Il concetto giuridico di residenza nell’ordinamento internazionale e comunitario. La problematica individuazione del criterio determinante l’assoggettamento a tassazione del redditto delle persone fisiche.
In relazione al concetto giuridico di residenza distinguiamo:
– ordinamenti che adottano il criterio impositivo della residenza, assoggettando ad imposizione il reddito del soggetto residente ovunque esso venga prodotto (c.d. Worldwide).
– ordinamenti che fondano l’imposizione sul principio della c.d. territorialità, secondo cui tutti i cittadini vengano assoggettati ad imposizione nello Stato dove il reddito viene prodotto: viene, dunque, in rilievo il luogo di produzione del reddito quale criterio di collegamento (c.d. Source principle).
Vi sono, poi, sistemi giuridici che prevedono l’utilizzo di entrambi i criteri suddetti: uno per tutti, quello italiano.
Ciò posto, è lecito domandarsi cosa accade allorquando due Stati ritengano contestualmente residente nel proprio territorio il medesimo contribuente (c.d. Dual residence).
Ebbene, a dirimere il conflitto soccorre anzitutto il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (“Modello OCSE”), in base al quale il diritto di assoggettare ad imposizione un reddito spetta allo Stato di residenza; a tal fine, il paragrafo 1 dell’art. 4 rinvia esplicitamente alla legislazione nazionale, per quel che concerne il significato da attribuire alle nozioni di domicilio e di residenza.
Analizziamo, ora, le c.d. tie-breaker rules previste al paragrafo 2 della succitata normativa, al fine di risolvere i casi di c.d. dual residence, premettendo che le stesse sono poste in ordine gerarchico:
– abitazione permanente: preliminarmente occorre preferire lo Stato ove la persona fisica dispone di una abitazione permanete. In ipotesi di conflitto, applicando tale criterio, si considera che la residenza della persona fisica si trovi nel luogo ove la stessa possiede o utilizza una abitazione. Laddove il carattere della permanenza dell’abitazione sussiste se la persona fisica ne ha disposto l’utilizzo in modo durevole, diversamente da un breve soggiorno;
– Stato ove la persona ha stabilito le proprie relazioni personali ed economiche più strette: tale criterio trova applicazione ove una persona fisica disponga di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti. Nella fattispecie, bisogna avere riguardo allo Stato ove la persona ha stabilito le proprie relazioni personali ed economiche più strette, vale a dire lo Stato in cui si rinviene il centro degli interessi (relazioni familiari e sociali, l’occupazione, l’attività politica, culturale o di altro tipo, il luogo d’affari, il luogo da dove amministra i propri beni, ecc.);
– il soggiorno abituale: nel caso in cui la persona fisica disponga di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti e non sia possibile determinare in quale dei due Stati abbia il centro degli interessi vitali, occorre avere riguardo ai soggiorni che l’interessato effettua nella abitazione permanente nello Stato considerato, ma anche i soggiorni in qualsiasi altro luogo nel medesimo Stato. Tale criterio deve essere considerato anche allorquando la persona fisica non abbia affatto in alcuno Stato una abitazione permanente. Quanto al carattere della abitualità, esso è assolto se il soggiorno avviene in un periodo di tempo sufficientemente lungo, tale cioè da consentire di valutare se la residenza in ciascuno dei due Stati può ritenersi abituale e di determinare al contempo la periodicità dei soggiorni.
– la nazionalità: se, poi, il soggiorno abituale sia rinvenibile in entrambi gli Stati contraenti o, al contrario, non si configuri in alcuno di detti Stati, la preferenza viene accordata allo Stato del quale la persona fisica possiede la nazionalità;
– ricorso alla “procedura amichevole”: infine, se la persona fisica possiede la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o non possiede la nazionalità di alcuno di essi, saranno le autorità competenti a determinare la residenza mediante ex art. 25 del Modello OCSE.
Parimenti, analoghi criteri dirimenti i conflitti sono previsti dal paragrafo 3 dell’art. 4 del Modello USA di Convenzione contro le doppie imposizioni e nella Raccomandazione della Commissione europea del 15 dicembre 2011 (2011/856/UE), relativa a misure intese a evitare la doppia imposizione in materia di successioni.
Il tema è stato affrontato, a più riprese, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria. Analizziamo due casi emblematici:
– sentenza del 12 luglio 2001, causa C-262/99: la pronuncia riguarda un cittadino greco e italiano Sig. Louloudakis; qui la Corte ha affermato il principio secondo il quale nel caso in cui una persona abbia legami, personali e professionali, in due Stati membri, il luogo della sua “normale residenza” è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi ed, in subordine, ove non sia possibile individuarlo, è necessario considerare preminenti i legami personali (presenza fisica della persona e dei familiari, disponibilità di un’abitazione, luogo in cui i figli frequentano la scuola, luogo di esercizio dell’attività professionale, ecc.). Nella fattispecie, secondo l’art. 7, n. 1, comma 1, della Direttiva 83/182/CEE, si intende per “residenza normale” il luogo in cui una persona dimora abitualmente (almeno 185 giorni all’anno, in ragione di legami personali e/o professionali); il comma 2 di detta disposizione contempla il caso della persona i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, per tale ragione, è indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi, situati in due o più Stati membri. Rebus sic stantibus, si presume che la “residenza normale” sia quella del luogo dei legami personali dell’interessato, purché tale persona vi ritorni regolarmente.
Secondo la Corte, quindi, i criteri definiti dalle succitate disposizioni guardano tanto il legame, professionale e personale, di una persona con un luogo, quanto la sua durata.
Infatti, si ribadisce come la residenza normale non è che il luogo in cui l’interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi: “nel senso che la residenza normale, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della Direttiva 83/182, corrisponde al centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi, da individuarsi con l’ausilio del complesso dei criteri contenuti in tale disposizione nonché di tutti gli elementi di fatto rilevanti”.
Ed a ben vedere, a detta di Giudici “la mera circostanza che un cittadino dello Stato membro B, che sia andato a vivere nello Stato membro A, trovando in quest’ultimo lavoro e alloggio, ma, a decorrere da una certa data e per oltre un anno, abbia trascorso quasi tutte le notti e i fine settimana presso un’amica nello Stato membro B, pur conservando nello Stato membro A occupazione e alloggio, non è sufficiente per far ritenere che egli abbia trasferito la propria residenza nello Stato membro B”.
– sentenza del 7 giugno 2007, nel procedimento C-156/04: interpretando l’art. 7 della Direttiva 83/182/CEE, secondo cui “1. Ai fini dell’applicazione della presente Direttiva, si intende per residenza normale il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano risultati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente (…)”, la Corte ha confermato l’orientamento dominante per cui i criteri di determinazione della nozione di “residenza normale” definiti dall’art. 7, n. 1, della suindicata Direttiva contemplano tanto il legame, professionale e personale, di una persona con un luogo determinato, quanto la durata di tale legame, e ha definito tale nozione come il luogo in cui l’interessato ha stabilito il centro permanente dei suoi interessi.
Alla luce delle superiori deduzioni, si può concludere che la “residenza normale” si ricava dalla valutazione complessiva circa la sussistenza tanto dei legami professionali quanto di quelli personali dell’interessato in un luogo determinato, dalla loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l’art. 7, n. 1, comma 2, della Direttiva 83/182/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali: a tal fine si guarda alla presenza fisica della persona in esame ed a quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali.