L’edizione 2010, introduce una nota esplicativa che illustra quando ognuna di queste regole deve essere correttamente utilizzata, quando il rischio riguardante la merce viene trasferito dal venditore al compratore ed in che misura avviene la ripartizione delle spese di trasporto.
Le ragioni che hanno spinto ad una revisione delle regole Incoterms® sono varie, in particolare si avvertiva il bisogno di avere un nuovo testo aggiornato con le nuove modalità di trasporto, in particolare la containerizzazione delle merci e le procedure ad essa collegate. Inoltre, bisognava tenere conto dei nuovi standard di sicurezza nella catena logistica e del conseguente giro di vite in senso restrittivo in materia di controlli doganali; detti standard sono poi stati tradotti in procedure burocratiche che riguardano direttamente le obbligazioni delle parti. Infine, bisognava soddisfare le esigenze degli operatori USA, abituati ad altre regole (i cosiddetti Trade Terms) eliminate nel 2004, a causa della revisione dell’Uniform Commercial Code nel quale erano incluse.
Nella nuova versione degli Incoterms® 2010, vengono riaffermati i seguenti principi generali:
- Le regole Incoterms® si riferiscono esclusivamente ai rapporti tra venditore e compratore, senza alcun collegamento con gli obblighi riguardanti i rapporti con il vettore;
- dette regole non comprendono il trasferimento della proprietà delle merci; trasferimento che resta regolato dal diritto applicabile al contratto (secondo quanto convenuto dalle parti) e che non ha alcuna relazione col trasferimento del rischio.
La nuova classificazione fra termini appropriati per il “Multimodal Transport” e termini da utilizzare solo nei trasporti marittimi, dovrebbe rendere più evidente l’inadeguatezza di regole come FAS, FOB, CFR e CIF nella movimentazione di merci con l’utilizzo di container.
Nonostante la proposta di soppressione da parte di qualche Comitato, nella nuova versione resta inclusa la clausola EXW (Ex Works), con la raccomandazione però di utilizzarla soltanto nei contratti riferiti a transazioni interne, poiché in quelle internazionali si ritiene più appropriata la clausola FCA. Inoltre viene espressamente previsto che, nel caso il venditore – pur non essendo obbligato a farlo – effettui le operazioni di carico delle merci perché in condizioni più favorevoli rispetto al compratore, svolge quest’operazione a spese e rischi del compratore medesimo. Si suggerisce pertanto agli operatori di gestire le proprie esportazioni utilizzando una regola Incoterms® che consenta di controllare sia il trasporto che le formalità in dogana (escluse da EXW per il venditore).
Vi è stato un aggiornamento della clausola FCA (Free Carrier). Nella nuova formulazione essa appare di più facile interpretazione, poiché destinata ad essere utilizzata da più soggetti coinvolti in diverse fattispecie operative riguardanti molteplici situazioni di trasporto. Infatti, se le parti coinvolte non avranno cura di considerare sia gli aspetti economici che quelli riguardanti il trasporto in senso stretto, sarà difficile individuare il luogo convenuto in cui consegnare le merci al vettore. Anche le clausole CPT (Carriage Paid to) e CIP (Carriage and Insurance Paid to) – riferite specificamente al Multimodal Transport – raccomandano di definire con la massima precisione sia il luogo dove avviene la consegna (cioè il luogo dove si ha il trasferimento di rischio) che il luogo (geograficamente diverso) fin dove il trasporto è pagato.
La nuova clausola DAT (Delivered at Terminal) considera come “Terminal” qualsiasi luogo scoperto o coperto, quale ad esempio un’area portuale per lo stoccaggio di container, una banchina, un magazzino, un terminal ferroviario, stradale o aeroportuale. Delivered at Terminal significa che il venditore adempie agli obblighi di consegna quando rende la merce disponibile al compratore scaricandola dal mezzo di trasporto che arriva nel terminal di destinazione convenuto.
La nuova clausola DAP (Delivered at Place) si riferisce alla consegna delle merci da effettuarsi in un luogo del paese di destinazione a rischio e spese del venditore.
Pertanto, il punto di consegna è a bordo del mezzo che ha trasportato la merce nel luogo convenuto, in cui la merce viene resa disponibile per il compratore e pronta per essere scaricata. Anche in questo caso è necessario indicare con estrema precisione il luogo di destinazione. Infatti, poiché si tratta di un termine multimodale, indicare a priori in modo esplicito il luogo convenuto, consente di evitare ambiguità nonché il pagamento di ulteriori spese di scarico e movimentazione delle merci.
Infine, si ricorda che le clausole FOB, CFR e CIF si riferiscono esclusivamente a trasporti marittimi, pertanto risultano inappropriate se le merci non vengono consegnate a bordo ma, ad esempio, in un luogo che precede il loro caricamento sulla nave. Sempre con riferimento ai soli Incoterms® marittimi, (FAS, FOB, CFR, CIF) abbiamo un aggiornamento riguardante le operazioni cosiddette “a catena”, tipiche di talune tipologie di merci (materie prime) che spesso sono trasportate con navi di tipo convenzionale, per le quali l’utilizzo delle suddette clausole è coerente. Le operazioni a catena si riferiscono ad una modalità di vendita a causa della quale il venditore vende un prodotto all’utilizzatore finale senza che esso sia materialmente depositato in magazzino. Ciò implica che il venditore effettua la consegna lungo il bordo della nave al porto di spedizione (FAS) oppure caricandola a bordo (FOB, CFR, CIF); mentre il venditore intermedio – a seconda del tipo di transazione – deve ottenerla già consegnata, poiché si tratta del medesimo luogo in cui egli stesso (il venditore intermedio) si obbliga ad effettuare la consegna per consentire la spedizione all’acquirente finale. In altre parole, il venditore intermedio adempie ai suoi obblighi di consegna nei confronti dell’acquirente finale rendendo disponibili le merci precedentemente consegnate dal primo venditore.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che gli operatori attivamente impegnati nelle pratiche di Import-Export, devono tener conto di fattispecie molteplici e tutte di estrema importanza. Con questo articolo, lo scrivente ha voluto giusto fornire una panoramica generale, con riferimento ad un set di regole che rappresenta il punto di partenza di ogni transazione internazionale.
Va detto infine che gli argomenti trattati saranno oggetto di approfondita analisi – sia in lingua inglese che italiana – condotta nel corso delle attività formative avanzate che saranno a breve proposte dalla “Winter School of Business”.
Ciro Guardabascio – International Trade Consultant
N.B.: “Incoterms” è un marchio registrato della Camera di Commercio Internazionale.