La disciplina del transfer pricing mira ad evitare che, attraverso la manipolazione dei prezzi di trasferimento, le imprese di un gruppo, residenti (fiscalmente) in Paesi diversi, possano operare una razionalizzazione del reddito imponibile allo scopo di minimizzare il carico fiscale complessivo.
Nello specifico, si tratta di verificare se le transazioni commerciali intercompanyvengono effettuate rispettando il principio di libera concorrenza, in modo tale che sussista corrispondenza tra il prezzo stabilito nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che sarebbe pattuito tra imprese indipendenti, alle medesime condizioni, sul libero mercato.
Scopo della disciplina sul transfer pricing è quello di evitare che mediante l’alterazione del valore delle transazioni intercompany si possa realizzare uno spostamento di materia imponibile da Stati a elevata fiscalità verso territori caratterizzati da una minore pressione fiscale.
Al fine di preservare la propria potestà impositiva, i singoli Stati hanno adottato una normativa specifica sul transfer pricing che recepisce il principio di valutazione a valore normale delle transazioni infragruppo contenuto nel modello di convenzione Ocse.
Affinchè possa ritenersi violata la normativa sul transfer pricing, quindi, deve sussistere una discrepanza tra il valore di vendita di un bene ad una società del gruppo e il valore di vendita dello stesso bene sul libero mercato.
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